17/07/2018 di Redazione

Più chiarezza sulla fibra, per l'Agcom dev'essere su Ftth o Fttb

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito che d'ora in poi i provider potranno utilizzare la definizione “fibra ottica” solo per i servizi commerciali basati su infrastruttura Fiber to the Home o su Fiber-to-the-building.

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Se il collegamento ad altissima velocità arriva fino a casa, allora lo si potrà chiamare fibra ottica, altrimenti si dovrà usare una definizione un po' diversa. Per l'Agcom le parole sono importanti, come diceva Nanni Moretti: non si può spacciare per collegamenti ottici quelli che in realtà lo sono solo il parte. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito che d'ora in poi, nelle comunicazioni commerciali, i provider potranno utilizzare la definizione “fibra ottica” solo per i servizi poggiati su infrastrutture Fiber to the Home (Ftth) o su Fiber-to-the-building (Fttb).

 

Solo se i cavi ottici arrivano dalle dorsali, alle centrali fino all'appartamento, all'ufficio o alle fondamenta dell'edificio, dunque, le comunicazioni pubblicitarie e i contratti dell'operatore recheranno la dicitura “fibra”. Si dovrà invece parlare di “fibra su rete mista rame” per tutte le offerte basate su infrastruttura Fibert to the Cabinet (Fttc), in cui cioè il collegamento ottico si fermi agli armadi. La distanza fra questi ultimi e gli appartamenti, mediamente compresa fra 250 e 300 metri, è invece coperta dall'infrastruttura telefonica in rame. La definizione “fibra su rete mista rame” andrà usata anche laddove i cavi ottici raggiungono solo la stazione radio base, cioè nelle offerte di Fixed Wireless Access (Fwa)

 

I provider, inoltre, dovranno d'ora in poi mettere in pratica il decreto legge numero 148 del 16 ottobre 2017, che chiede di esplicitare ai clienti le caratteristiche dell'infrastruttura di rete su cui poggiano i servizi: dovranno usare le definizioni Ftth, Fttc ed Fttb sia nei contratti sia nelle comunicazioni pubblicitarie, garantendo così maggiore trasparenza. E non è tutto: “Nei canali commerciali mirati”, scrive l'Agcom, “gli operatori dovranno fornire al cliente una descrizione più approfondita che aggiunga alla descrizione della specifica architettura di rete anche il tipo di tecnologia impiegata, prevedendo inoltre la possibilità per gli utenti di verificare la velocità di navigazione e la latenza del servizio offerto in upload e download”.

 

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